Le norme di riferimento in materia di formazione e certificazione della gente di mare sono disciplinate dalla convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) relativa alle norme della formazione standard della gente di mare,  al rilascio di certificazioni e tenuta di guardia per marittimi (STCW - 1978) e da una dettagliata raccolta di regolamenti internazionali  designati a garantire che gli alti standard delle competenze  dei marittimi siano mantenute in tutto il mondo.

La convenzione STCW dell'IMO è una delle quattro principali convenzioni marittime su scala mondiale. Le altre tre sono la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), la Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento marino (MARPOL) e la Convenzione sul lavoro marittimo (MLC).

Nel gennaio del 2006 è iniziata una revisione generale della Convenzione STCW, culminata nella  conferenza dei Contraenti della Convenzione STCW, (Manila, 2010) nella quale sono stati approvati, tra gli altri, una serie di emendamenti che aggiornano, anche alla luce delle nuove tecnologie,  gli standard di competenza richiesti e  introducono nuovi requisiti per  l’addestramento e la certificazione.

L’obiettivo è quello di garantire, attraverso una migliore formazione teorica e pratica e nel rispetto di determinati standard di qualità, che la gente di mare sia qualificata, sia in grado di soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi ed  emergenze.

La Commissione Europea  con la direttiva 2012/35/UE del 21 novembre 2012, recepita in Italia mediante il decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, ha modificato i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Dal 2012, quindi, la formazione del personale marittimo è soggetta a nuove norme circa le competenze, il profilo professionale, la sicurezza e la certificazione, con il fine di garantire l'applicazione uniforme della Convenzione STCW aggiornata negli Stati membri dell'UE e assicurare una formazione adeguata ai lavoratori marittimi in possesso di certificati rilasciati da paesi terzi che vengono assunti a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE.

Anche nel nostro Paese la formazione dei lavoratori marittimi è demandata ad una specifica attività formativa oggetto di corsi tenuti da soggetti ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, che, al medesimo fine, disciplina anche i programmi e  le procedure.


Il Ministero dello Sviluppo economico con Decreto del 26 gennaio 2016 determina il riconoscimento di idoneità  allo svolgimento dei corsi di formazione come radioperatori. La procedura prevista dal decreto è vincolante dal 1 gennaio 2017.

 

Chi può ottenere provvedimento di riconoscimento d'idoneità

Il riconoscimento di idoneità può essere rilasciato a istituti, enti e società ed altri soggetti giuridici che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 del decreto.

 

Come fare la domanda

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto le Modalità procedurali per il conseguimento del riconoscimento d’idoneità e i Modelli relativi alla procedura di riconoscimento da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione VI

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Provvedimenti di riconoscimento

Provvedimenti di riconoscimento di idoneità rilasciati (pdf) 

Riferimenti normativi


Unità organizzativa: Divisione VI - Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio

Ufficio competente per adozione provvedimento finale: Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

 

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