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Archivio “Bandi e Concorsi”

Bandi e Concorsi

BANDO DI GARA

BANDO DI GARAFORNITURA DI UN SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA PA IN MATERIA DI SICUREZZA ICT

Il bando è parte integrante degli atti di gara ed è pubblicato su ted.europa.eu ed è consultabile su
opportunità commerciali, avviso di gara n.111476-2006
data pubblicazione: 02.06.2006
scadenza 26.07.2006

scarica CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

scarica CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

scarica DISCIPLINARE TECNICO

scarica fac simile OFFERTA TECNICA

scarica fac simile OFFERTA ECONOMICA

scarica DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Errata corrige

  1. Il valore stimato dell'appalto è pari ad € 740.000,00, come indicato nel bando, e non € 700.000,00 come indicato all'art.6 del CSG
  2. Trattasi di procedura"aperta", come indicato nel Bando, e non "ristretta" come indicato nell'art.3 del CSG
  3. Il periodo di seguito riportato di cui al CSG, art. 8.5 capoversi otto e nove: …In tale sede, verrà reso noto il punteggio tecnico minimo per poter essere ammessi alla gara. Le offerte che avranno un punteggio pari o superiori saranno dichiarate ammissibili mentre le altre saranno dichiarate inammissibili. Solo le offerte ritenute ammissibili saranno ammesse alle successive fasi di gara…. deve ritenersi eliminato e sostituito con: …La Commissione, ammetterà alla successiva fase della gara solo gli offerenti che avranno prodotto la documentazione prevista nelle buste contrassegnate con la lettera A e B, qualora detta documentazione avrà attestato il possesso dei requisiti di legge, i requisiti personali la capacità economica e finanziaria e quella tecnica professionale richiesti per la partecipazione alla procedura aperta in parola al presente atto. …

Comunicazioni del committente

A termini di capitolato ed a pena di esclusione, gli offerenti dovranno riportare negli atti di gara una specifica dichiarazione relativa alle comunicazioni di questa stazione appaltante.

Dovranno dichiarare e sottoscrivere che la compilazione degli atti di gara è stata fatta avendo preso conoscenza di quanto il Committente ha diffuso sul sito web www.isticom.it: in particolare delle correzioni apportate al capitolato (errata corrige), di quanto indicato nelle comunicazioni del committente e di tutte le risposte ai quesiti pubblicate nello spazio chiarimenti richiesti al committente.

AVVISO IMPORTANTE

Gli interessati alla gara sono invitati a continuare a seguire le comunicazioni che il committente pubblicherà per tutte le successive fasi.

AVVISO

La stazione appaltante comunica che a far data da oggi, 20 luglio 2006, a termini di legge, non saranno pubblicati ulteriori quesiti.

Chiarimenti richiesti al committente

Il committente, di prassi, pubblicherà sul sito le risposte ai quesiti che i potenziali offerenti faranno pervenire. Questi potranno ricevere comunicazione diretta anche a mezzo fax solo se ne faranno esplicita richiesta. Il committente si riserva di non pubblicare risposte a quesiti che costituiscono ripetizione di altri precedentemente esaminati ed evasi.

D 1 Nel capitolato speciale di gara, all’art 8.3 punto 1 lettera b, si parla di “ Certificato di avvenuta prestazione di idonea garanzia con polizza fideiussoria o bancaria o assicurativa pari al 2 % (due per cento ) del valore stimato dell’appalto”. Nel Capitolato Speciale d’oneri, invece, all’art. 5.4 si parla di “…deposito cauzionale provvisorio….”nella misura del 5% dell’importo stimato di appalto”. Si chiede, pertanto, un chiarimento in merito al valore della cauzione provvisoria.

R . In via preliminare, occorre sottolineare che ogni condizione indicata nel bando di gara pubblicato sulla GUUE contribuisce a formare la lex specialis della procedura di aggiudicazione che non può essere disattesa. Pertanto, in ossequio a quanto riportato nel bando menzionato, in fase di partecipazione gli offerenti produrranno una polizza fideiussoria pari al 2 % del valore stimato dell’appalto.

D 2 In relazione ai requisiti economici di partecipazione, precisamente in merito al fatturato globale ed al fatturato di settore di attività, si chiedono maggiori chiarimenti in ordine soprattutto alla presenza o meno di livelli minimi di tali requisiti, così come indicati nel testo del Bando al punto III. 2.2 ma non ripetuti nell’art. 7 del Capitolato Speciale di gara.

R . A riguardo, si comunica che, per la procedura in parola, hanno efficacia i livelli minimi indicati nel bando di gara pubblicato sulla GUUE, senza necessità di ripetizione nel Capitolato Speciale di Gara.

D 3 In relazione ai requisiti tecnici di partecipazione, nell’art. 7 del Capitolato Speciale di gara si chiede di presentare “…l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, redatti secondo quanto riportato all’articolo 48 paragrafo 2 lettera a ) ii), lettera e) ,h)” della Direttiva 2004/18/CE, mentre nel bando di gara, al punto III. 2.3) si parla di “…elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati (art. 48 direttiva 2004/18/CE )”. Si chiede, pertanto, se il riferimento temporale è di 5 o 3 anni.

R . In ossequio a quanto indicato nel bando di gara pubblicato sulla GUUE si conferma che trattasi di un elenco di “servizi” e non di “lavori” come indicato nel Capitolato Speciale di Gara e che il riferimento temporale richiesto è di tre anni.

D 4 Sempre nell’art. 7 del Capitolato Speciale di gara, in riferimento all’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, si afferma che ”Per quanto riportato ai paragrafi 1 e 2 lettere a),b), e c) è richiesta la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o documento equivalente …” e “Per i casi di cui al paragrafo 2 lettere e) o f ), un certificato rilasciato dall’autorità competente dello stato membro in questione“. A tale riguardo si chiede di chiarire se in fase di partecipazione alla gara, è sufficiente la presentazione di autocertificazioni in luogo dei suddetti certificati.

R . Considerato quanto disposto nel Codice di contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 163/06 di prossima vigenza, si ritiene che in fase di partecipazione alla gara sarà sufficiente la produzione di autocertificazioni in luogo dei suddetti certificati.

D 5 Infine, nella pag. 1 del Capitolato Speciale di gara si elencano, tra gli altri , come Allegati, rispettivamente: 1. Facsimile dichiarazione sostitutiva; 4 Facsimile offerta tecnica; 5. Facsimile offerta economica. Nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’oneri si parla anche di un Allegato tecnico corredato di un prospetto analitico dei punteggi assegnabili e di una Tabella riepilogativa della fornitura. In ordine a tali allegati, che non appaiono pubblicati nel sito, si chiede gentilmente di chiarire le modalità con cui ottenerli.

R . In data 19 giugno sono stati pubblicati sul sito dei facsimile di Offerta tecnica, di Offerta economica e di Dichiarazione sostitutiva.
Per quanto riguarda il richiamo ad un “Allegato tecnico” deve intendersi fatto al “Disciplinare tecnico”.
Il richiamo ad Prospetto analitico dei punteggi assegnabili e ad una Tabella riepilogativa della Fornitura deve ritenersi un refuso di redazione.
Infine, per i Criteri di aggiudicazione deve farsi riferimento esclusivamente all’articolo 8.1 del CGS

D 6 Nel prezzo a base d’asta di 740.000,00 euro + IVA devono essere comunque comprese anche le n.ro 20 max sessioni opzionali, oltre alle n.ro 20 sessioni comunque richieste, oppure tali sessioni opzionali possono eccedere il suddetto prezzo a base d’asta?

R . Il prezzo a base d’asta (740.000,00 €),così come indicato nel bando pubblicato sulla GUUE, coincide anche con il valore stimato dell’appalto e pertanto in nessun caso le sessioni opzionali possono avere una quotazione in eccesso rispetto a tale valore. In altri termini si può affermare che, in nessun caso, la spesa relativa alla parte opzionale potrà costituire una spesa ulteriore rispetto al valore stimato dell’appalto.

D 7 È possibile conoscere la formula che sarà utilizzata per l’assegnazione dei 25 punti massimi associati al prezzo di fornitura ed in particolare se tale punteggio sarà calcolato anche sulla base del prezzo relativo alla parte opzionale ed in quale modalità.

R . La formula di assegnazione del peso ponderale del criterio relativo al prezzo di fornitura sarà quella contenuta nella disciplina richiamata dal citato Codice dei contratti pubblici, articolo 83 comma 5, in attesa della adozione del previsto Regolamento di esecuzione e attuazione.
In particolare, si farà riferimento alla formula indicata nel DPCM 13 marzo 1999 n. 117:
X = Pi*C
PO
ove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo più basso.
C = Coefficiente massimo
PO = Prezzo offerto
In merito al secondo quesito si ribadisce che il prezzo indicato dall’offerente dovrà comprendere anche quanto relativo alla parte opzionale. La valutazione del criterio in parola sarà effettuata applicando la suindicata formula al prezzo che si intenderà, a pena di esclusione, comprensivo di tutte le voci, quindi anche quelle opzionali, che hanno contribuito a formare il valore stimato dell’appalto.

D 8 Relativamente alle capacità tecniche e professionali, le referenze richieste interverranno nella valutazione di punti nel criterio di aggiudicazione da Voi definito ed in quale voce e con quale peso? Le referenze che saranno da Voi valutate in tal senso di riferiscono agli ultimi tre o cinque anni?

R . In merito al primo quesito si conferma che le capacità professionali costituiscono condizione di partecipazione alla gara e che non costituiranno criterio di valutazione. A riguardo si invitano gli offerenti a consultare la sezione Errata Corrige per una modifica apportata al CSG.
Relativamente al secondo quesito si ribadisce che il periodo di riferimento temporale è di tre anni.

D 9 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso oppure sono richiesti dei minimi percentuali per il mandatario e mandanti?

R . A riguardo, in via preliminare, si ribadisce che questo aspetto sarà disciplinato dall’articolo 37 del Decreto Legislativo 163/06, “Codice dei contratti pubblici”. Ciò premesso si comunica che il servizio oggetto di gara è costituito da una attività di formazione in senso stretto, preparazione dei vari contenuti didattici e qualità delle docenze, e da una attività integrativa relativa alla organizzazione e gestione dei corsi. L’attività di formazione deve ritenersi, a termini del citato articolo 37, come principale e quindi dovrà essere effettuata dal mandatario dell’eventuale RTI, mentre le attività integrative possono definirsi secondarie e quindi essere svolte dai mandanti. Relativamente alle percentuali di possesso dei requisiti, si può comunicare che nell’ambito del RTI il mandatario dovrà possedere il 60% dei requisiti richiesti. La restante percentuale sino alla concorrenza del 100% sarà posseduta dai mandanti.

D 10 art. 3 Si intendono come atti di gara il presente Capitolato Speciale di Gara, il Capitolato Speciale d’Oneri, il Disciplinare tecnico e la lettera di invito a presentare offerta corredata degli allegati.
Dov’è possibile recuperare la lettera d’invito?

R . L’indicazione relativa all’utilizzo di una lettera d’invito deve ritenersi un refuso di redazione. Nella procedura di aggiudicazione in corso non è prevista alcuna lettera d’invito a presentare offerta.

D 11 art. 7 L’offerente dovrà presentare la sua offerta completa di tutti gli atti e rispettare le condizioni riportate nel bando. Compongono detti atti il presente Capitolato speciale di gara, il Capitolato speciale d’oneri, l’offerta tecnica, l’offerta economica, la dichiarazione di offerta ed il disciplinare tecnico.
La dichiarazione di offerta è la dichiarazione sostitutiva?
Non sembrerebbe. Dove è possibile recuperare la dichiarazione di offerta?

R . L’indicazione relativa all’utilizzo di una dichiarazione di offerta deve ritenersi riferita alle dichiarazioni sostitutive previste e da presentare. Nessuna dichiarazione di offerta deve essere presentata.

D 12 art. 8.3 Tra i documenti da presentare e inserire nella Busta A è richiesto il certificato di iscrizione alla CCIAA recante dicitura antimafia.
Dato che nella busta A si deve inserire la dichiarazione sostitutiva dove al punto D si dichiara che ”non sussiste a proprio carico alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione né condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia” è proprio necessario inserire il certificato o è sufficiente la dichiarazione sostitutiva?

R . Considerato quanto disposto nel Codice di contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 163/06 di prossima vigenza, si ritiene che in fase di partecipazione alla gara sarà sufficiente la produzione di autocertificazione in luogo del suddetto certificato.
Resta inteso che, relativamente all’aggiudicatario, la stipula del successivo contratto
di fornitura sarà condizionata al rilascio dell’informazione del prefetto, ex DPR 252/98. Questa informazione sarà richiesta a seguito della presentazione del certificato CCIAA recante dicitura antimafia di cui all’articolo 9 dello stesso decreto.
Pertanto la stessa aggiudicazione sarà condizionata alla successiva presentazione del Certificato CCIAA in parola.

D 13 Leggendo il disciplinare tecnico non siamo riusciti a stabilire con chiarezza se il corso formativo in presenza debba avere un programma unico ripetuto in 20 sessioni, o, se, vista l'eterogeneità presumibile dei partecipanti, testimoniata anche dalla descrizione presente nello stesso disciplinare tecnico (vedi contesto di riferimento dove si parla di Gestori di strutture IT, personale IT con funzione organizzativo gestionale,
Personale operativo o paragrafo 2.b dove si parla di i tecnici, gli amministratori, i funzionari o gli addetti ICT), si possano ipotizzare diversi corsi formativi in presenza che, nel rispetto dei contenuti nel paragrafo 2.j, differiscano per taglio e durata dei singoli moduli (in base alle flessibilità offerte dal bando).
Ciò a nostro parere potrebbe notevolmente migliorare l'efficacia dell'iniziativa, in quanto ciascuno usufruirebbe di un percorso personalizzato sulle specifiche esigenze della sua funzione seppur nel rispetto del disegno complessivo che garantirebbe una visione comune.
Inoltre occorre considerare le aspettative del singolo che probabilmente potrebbero essere molto diverse tra i diversi partecipanti (l'appassionato di informatica tecnica e, magari, la persona con più elevata seniority che è più interessata dagli aspetti gestionali)
Ad esempio, si potrebbe strutturare:
- un percorso più indirizzato a evidenziare l'impatto di determinate problematiche di sicurezza nella gestione dei fornitori esterni e nella progettazione di nuovi sistemi
- un percorso rivolto maggiormente alle persone dedicate alla diretta configurazione e gestione dei sistemi dove soffermarsi maggiormente sugli aspetti gestionali del day by day
Naturalmente questi aspetti possono essere anche oggetto della progettazione esecutiva, ma ci era utile avere una vostra indicazione in merito, anche in relazione alle vostre aspettative.

R . Questa stazione appaltante ritiene che il quesito non può essere accolto e quindi non riceverà risposta. Ritiene, infatti, che le considerazioni del richiedente contengano anche una interpretazione degli atti di gara che ricade sotto la responsabilità dell’offerente e sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’appalto.
Non è compito e/o dovere della stazione appaltante commentare, a gara avviata, quanto riportato negli atti di gara ma solamente chiarire quanto essi contengono.

D 14 In che termini e con quanti punti, le parti opzionali saranno valutate nella griglia tecnica, visto che ad esempio le 20 sessioni opzionali rappresenterebbero circa un incremento dei costi del 30-40%?

R . Questa stazione appaltante, allo scopo di chiarire, ribadisce che il valore globale dell’appalto è pari a 740.000,00 €. Questo valore è riferito all’oggetto dell’appalto composto da tutto quanto necessario all’erogazione di un servizio di formazione strutturato su 40 sessioni . Il committente garantisce l’acquisizione di 20 sessioni mentre si riserva l’acquisizione di ulteriori 20 opzionali, a termini di diritto ed entro il termine ulteriore indicato nel bando di gara.
In altre parole si precisa che l’offerente è obbligato a formulare la propria offerta, irrevocabile a pena di esclusione, prevedendo 40 sessioni, a termini di bando. Nel contempo si ribadisce che il committente è obbligato ad acquistarne solo 20 sessioni e si è riservato la facoltà di acquisirne ulteriori 20, a termini di legge e capitolato.
Pertanto, sulla base di quanto precedentemente dichiarato nessuna valutazione separata verrà effettuata relativamente alle sessioni opzionali in quanto tale opzione sussiste solo a favore della stazione appaltante e non sussiste a favore degli offerenti che saranno obbligati, in base a quanto suesposto, a proporre il prezzo relativamente a 40 sessioni formative.

D 15 I contenuti dei moduli formativi web-based specialistici devono essere esattamente gli stessi del percorso formativo erogato in presenza?

R . Si I contenuti dei moduli formativi web-based specialistici devono corrispondere a quelli del percorso formativo erogato in presenza.

D 16 E’ stata identificata una durata temporale massima per questi moduli?

R . No. Si richiede che la durata non sia inferiore alle 15 ore. Il Fornitore può proporrre una durata maggiore, motivando la propria scelta.

D 17 La parte di formazione a cura dei docenti ISCOM sarà sviluppata, in modalità web-based, direttamente da ISCOM?

R . No. I contenuti dei moduli formativi web-based specialistici devono corrispondere a quelli del percorso formativo in presenza, la cui progettazione è a totale carico del Fornitore.

D 18 I moduli formativi web-based specialistici sono destinati alle figure indicate al punto b) –paragrafo 2 – pagina 7 del disciplinare tecnico?

R . Sì. I moduli formativi web-based specialistici sono destinati a figure del tutto analoghe a quelle destinatarie del percorso in presenza e descritte al punto b) –paragrafo 2 – pagina 7 del disciplinare tecnico.

D 19 Il monte ore di formazione richiesto al Fornitore risulta essere pari a 1080 ore che diviso per le 20 (venti) sessioni in aula sulle quali si intende articolare il processo formativo, danno origine ad un valore per sessione formativa pari a 54 ore; và inteso, quindi, che il complemento a 72 ore di formazione in aula (durata della sessione formativa prevista da codesto Spettabile Ente come risulta al punto “(i) Durata sessione formativa del Disciplinare Tecnico”) verrà erogato direttamente dall’Ente Committente, pertanto i 6 (sei) moduli richiesti dal processo formativo, il Fornitore articolerà e descriverà il processo formativo su 54 ore intendendo che in tale intervallo di tempo vadano erogati tutti i contenuti richiesti nel “Disciplinare Tecnico”.

R . No. Al Fornitore è richiesta la progettazione di sessioni della durata totale di 72 ore di formazione d’aula, come descritto al paragrafo n.2 (i). Le 360 ore di docenza a carico del Committente saranno erogate sulla base della progettazione didattica definita dal Fornitore e secondo modalità operative che saranno stabilite in fase di progettazione esecutiva dell’intervento formativo.

D 20 Il numero minimo di 15 partecipanti è la soglia che determina l’erogazione o meno di una sessione in presenza? In caso affermativo, cosa succede se non viene raggiunto questo numero minimo?

R . Sì, 15 partecipanti è la soglia che determina l’erogazione o meno di una sessione in presenza. Eventuali diverse articolazioni, saranno definite in fase di erogazione dei corsi.

D 21 I Moduli “Tecniche di Comunicazione” (i) e “Normative sulla Sicurezza”(V) vengono proposti con la rispettiva durata di 14 e 7,2 ore. Tale durata è da considerarsi obbligatoria per i due suddetti Moduli?

R . No, solo orientativa. Il Fornitore potrà indicare durate diverse, dandone adeguata motivazione.

D 22 Quali tematiche, tra quelle identificate nel percorso formativo, saranno tenute da docenti ISCOM? E come saranno suddivise temporalmente?

R . Le tematiche tenute dai docenti ISCOM e la relativa suddivisione temporale, saranno oggetto della calendarizzazione delle sessioni, prevista in fase di progettazione esecutiva dell’intervento (cfr. Punto d – paragrafo 2 pag.8).

D 23 E’ stato identificato un numero minimo di ore per la parte di laboratorio ed esercitazioni?

R . No. Quanto tempo dedicare a laboratorio ed esercitazioni è parte della proposta dell’intervento ed è discrezionalità del fornitore.

D 24 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso oppure sono richiesti dei minimi percentuali dei mandanti?

R . In merito all’argomento in parola si richiama anche quanto riportato in precedenti quesiti. Ciò premesso si richiede, anche ad integrazione degli atti gara, che i mandanti di una eventuale RTI possiedano i requisiti richiesti per i partecipanti in misura di almeno una unità percentuale per ciascuno.

D 25 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica possono essere posseduti al 100% dal mandatario?

R . Ogni partecipante al Raggruppamento dovrà possedere una percentuale minima dei requisiti, come indicato al quesito precedente. Considerato che questa stazione appaltante a termini di legge ha posto dei requisiti minimi di partecipazione, il RTI, nel suo complesso, potrà, dovrà nel caso ipotizzato dal richiedente, essere titolare dei requisiti in percentuale superiore a quanto richiesto.

D 26 E’ possibile sapere quale piattaforma è utilizzata da ISCOM, che permetta di fruire di corsi SCORM 1.2 e che sia contemporaneamente compatibile con la legge 4/2004 (STANCA)? Attualmente non ci risultano esistere corsi SCORM accessibili secondo quanto specificato dalla succitata legge, lo stesso dicasi per i contenuti multimediali.

R . La scelta del LMS non è ancora formalizzata; le piattaforme in esame, comunque, rispondono ai requisiti indicati.Per i contenuti multimediali, si fa riferimento al documento pubblicato da CNIPA in merito (“Bozza dello studio sui requisiti tecnici di accessibilità delle piattaforme di e-learning e dei Learning Object.”)

D 27 Al punto b) Specifiche tecniche e standard di riferimento, del disciplinare tecnico si parla di “ Tracciabilità a livello di singolo paragrafo “ . Poiché non esiste la definizione di paragrafo, assumiamo che il committente intendesse Modulo?

R . Sì. Per “paragrafo” si intende “modulo”.

D 28 a) In riferimento al modulo 1 Tecniche di comunicazione, considerando che si tratta di attività di tipo esperienziale e a forte interattività docente-discente, è necessario progettare sessioni Web based di consolidamento e di specializzazione?

b)Sempre in riferimento al modulo 1 gli istruttori dovranno aspettarsi di proporre l'attività didattica in modalità Web-Casting?

R . a)Sì, è richiesto che i moduli web-based di specializzazione abbiano contenuti analoghi a quelli previsti per la formazione in presenza.

b)Sì. Le modalità operative saranno definite in fase di progettazione esecutiva.

D 29 Quali sono i modi di costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo stimato di appalto (durata, a partire da quando, a garanzia dell'operato di tutte le imprese costituende il RTI o della sola mandataria, clausole particolari ecc.)?

R . A riguardo si precisa che questo aspetto è disciplinato dall’art. 75 del Decreto Legislativo 163/06. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il cui documento originale attestante la cauzione dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà avere una durata minima di 180 giorni a partire dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l’aggiudicazione della gara ad esclusione della seconda aggiudicataria, come riportato nel capitolato d’oneri. Il deposito dell’aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Infine appare opportuno ribadire che il deposito cauzionale provvisorio è posto a garanzia della serietà della partecipazione alla gara da parte dell’offerente e che l’operato dell’aggiudicatario, sia esso costituita RTI o singola impresa, è garantito dal deposito cauzionale definitivo.

D 30 Le attività di formazione svolte da docenti universitari con contratti a progetto o svolte da professionisti, sono da considerarsi attività di subappalto?

R . La disciplina dell’istituto del subappalto è determinata dall’articolo 118 del citato Codice dei contratti pubblici. La disciplina, tra le altre condizioni, prevede che i concorrenti all’atto dell’offerta debbano indicare i servizi che intendono subappaltare e non riconosce discrezionalità nel potere di autorizzazione da parte del committente. La stazione appaltante, per la procedura in parola, stabilisce che gli affidatari del servizio di gara dovranno trasmettere, entro i termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti all’eventuale appaltatore e cottimista. Per quanto non espressamente riportato si rinvia all’articolo citato. Tutto ciò premesso il ricorso alla formula del subappalto, nei limiti di legge, deve ritenersi una facoltà degli offerenti, non rientra nella competenza di questa stazione appaltante fornire indicazione dei servizi che possono formare oggetto di subappalto o meno. Si precisa infine che secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo sopra citato, la quota di subappaltabile è pari al 30 % dell’importo complessivo dell’appalto

D 31 L’acquisto di beni e servizi come la locazione delle aule e delle attrezzature tecniche è da considerarsi subappalto?

R . Si richiama quanto riportato alla precedente risposta.

D 32 In ordine all’ipotesi di RTI volevamo avere conferma sul fato che la risposta da voi fornita al quesito D) faccia riferimento alla sola ipotesi di RTI verticale e non anche a quella di tipo orizzontale

R . Nelle risposta è stata richiamata la disciplina per una RTI verticale. Lo stesso articolo prevede anche la disciplina per un RTI orizzontale.

D 33 Inoltre vorremmo avere una migliore e più esaustiva definizione di attività primaria e secondaria ed in particolare avere conferme sulla possibilità che, in ossequio alle percentuali previste per il possesso dei requisiti tecnico economici pari almeno al 60% per la mandataria ed il restante per i mandanti, il mandatario realizzi dal punto di vista economico almeno il 60% dell’attività primaria lasciando ai mandanti la parte residua.

R . Si ritiene che per attività primaria si deve intendere quella relativa alla realizzazione dei contenuti formativi e quella relativa alla docenza, per converso si deve individuare l’attività secondaria. In relazione al secondo aspetto si richiama quanto disciplinato al comma 13 dell’articolo 37 del citato Codice dei contratti pubblici. La disciplina dispone che i concorrenti riuniti in RTI devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

D 34 Con riferimento all’ipotesi di subappalto volevamo avere conferma che non sono previsti limiti percentuali alla quota di attività che possono essere (può essere) data in subappalto e se tali attività, nel caso di ricorso ad una persona giuridica possono essere ad esempio quelle di docenza e di predisposizione dei testi di autovalutazione.

R . Si richiama quanto riportato nelle altre risposte in materia ed a quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici..

D 35 Con riferimento alla dichiarazione indicata al punto C dei documenti da inserire nella busta A è corretto interpretare la richiesta di una dichiarazione sottoscritta autenticata inserendo nella busta la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 allegandoci la copia fotostatica di un documento di identità.

R . Si

D 36 In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, la dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti dalla quale risulti l’impegno a costituirsi in forma giuridica, ai sensi dell’articolo 10 del D. L.vo 358/92 può essere autenticata ex DPR 445/2000 oppure deve essere necessariamente autenticata dal Notaio?

R . Vedi risposta al quesito precedente.
Per ulteriore chiarimento è necessario premettere che al momento attuale la disciplina applicabile al caso di specie è quella di cui all’articolo 37 comma 8 del Codice dei contratti pubblici e che questa non prevede formalità solenni come quelle indicate nel quesito. Nel contempo si sottolinea che l’impegno dei partecipanti di costituire il futuro RTI, anche senza una autentica notarile, costituisce condizione risolutiva dell’eventuale aggiudicazione, nel caso non sia onorato. L’interpretazione della volontà del legislatore a riguardo, inoltre, ci porta a ritenere che sia sufficiente ed egualmente vincolante una formalizzazione dell’impegno a costituire il successivo RTI redatta secondo le stesse modalità richieste per l’offerta.

D 37 Relativamente al seguente quesito “In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso oppure sono richiesti dei minimi percentuali dei mandanti? In merito all’argomento in parola si richiama anche quanto riportato in precedenti quesiti. Ciò premesso si richiede, anche ad integrazione degli atti gara, che i mandanti di una eventuale RTI possiedano i requisiti richiesti per i partecipanti in misura di almeno una unità percentuale per ciascuno.
(ndr) è stato proposto il seguente quesito . L'espressione "unità percentuale per ciascuno" deve intendersi nel senso che i requisiti citati devono essere posseduti a) da ciascuna delle aziende mandanti per il 40% (indipendentemente dal numero delle aziende mandanti) b) almeno per l'1%?

R . Ciascun mandante, in quanto tale, dovrà possedere almeno l’1 per cento dei requisiti richiesti all’intero RTI.

D 38 Al fine di meglio rispondere e di prendere visione in tempo utile di ogni ulteriore specificazione contenuta nelle risposte pubblicate sul vostro sito si chiede di precisare una data ultima cui far riferimento.

R . In ossequio a quanto stabilito all’articolo 39 numero 2 della citata Direttiva 2004/18/CE e dell’articolo 72 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006 la stazione appaltante non fornirà ulteriori chiarimenti oltre il 20 luglio 2006, termine corrispondente a 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Pertanto questa data deve intendersi anche come termine ultimo di consultazione delle comunicazioni finalizzate all’espletamento della gara per la fase di evidenza pubblica. Si raccomanda, altresì, di continuare a seguire le comunicazioni di servizio relative allo svolgimento pratico delle operazioni procedurali, per eventuali comunicazioni di servizio da parte della stazione appaltante.

D 39 In merito alla dichiarazione di presa visione di errata corrige e delle comunicazioni della stazione appaltante e delle risposte ai quesiti pubblicati sul sito si richiede di indicare in quale busta andrà inserita la stessa, e se possibile accorpare questa dichiarazione al “facsimile di autodichiarazione” che va inserito nella busta A.

R . In merito al quesito si concorda nell’opportunità che tale dichiarazione, da produrre a pena di esclusione, sia inserita nella busta A.

D 40 Capitolato speciale di gara art. 8.3. punto tre BUSTA C-OFFERTA TECNICA: si richiede di codificare come B/1 e B/2 B/3 le buste contenenti il capitolato speciale di gara e il capitolato d’oneri. Si richiede se questa è la corretta denominazione delle buste oppure un refuso del precedente punto 2.

R . A riguardo, onde evitare possibili errori, si invitano gli offerenti a codificare le buste come C1, C2 e C3.

D 41 La cauzione provvisoria può essere fatta dalla società capogruppo (eventualmente in nome anche delle società mandanti?) oppure ogni società deve farne una separata? E in tal ultimo caso per quale importo?

R . Il deposito cauzionale provvisorio è reso dai singoli partecipanti indipendentemente dalla loro forma giuridica. Pertanto, in caso di partecipazione di un RTI, costituito o costituendo, il committente si attende comunque un unico deposito cauzionale provvisorio, poi definitivo in caso di eventuale aggiudicazione. Ciò premesso e ritenendo il Raggruppamento in parola come un singolo partecipante alla pari degli altri, si ritiene opportuno che, in nome e per conto del Raggruppamento nella sua totalità, il deposito sia reso dalla mandataria.

D 42 Con riferimento al paragrafo 2 del disciplinare tecnico, relativo all’analisi, progettazione ed erogazione di un percorso formativo di presenza lettera i) si richiede per la determinazione della durata di ciascun modulo se ciascuna sessione di corso di durata pari a 72 ore distribuite per un massimo di 10 giornate lavorative, deve prededere l’erogazione di tutti i 6 moduli ovvero se sessioni distinte potranno prevedere l’erogazione di un sottoinsieme dei 6 moduli previsti.

R . Il capitolato prevede che nella proposta il fornitore possa suggerire variazioni ai contenuti, fornendone adeguata motivazione